D.M. 18 dicembre 1995 . Direttive e criteri per l'attuazione dell'art. 23 della L. 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane. (G.U. 28 dicembre 1995, n. 301).
1. Per gli autobus adibiti a uso proprio e per
i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso
proprio di cui al comma 1 dell'art. 83
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
la carta di circolazione può essere rilasciata ai comuni montani ed ai centri
abitati di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, oltre che per
il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività,
anche per tutte le necessità di trasporto individuate nel regolamento approvato
dal Consiglio comunale e di cui sia stata autorizzata l'organizzazione e la
gestione dalle competenti regioni, secondo quanto previsto dallo stesso art.
23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
2. Nei comuni e nei centri abitati previsti dall'art. 23 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, per i concessionari di servizi di linea e per i titolari di licenze
per gli autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente, la distrazione
degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa può essere autorizzata
senza limitazioni, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 4 luglio
1994, concernente direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio
di linea al noleggio e viceversa.