D.M. 4 luglio 1994 (1). Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea. (G.U. 12 luglio 1994, n. 161).

1. Eccezionalità e durata della locazione senza conducente
1. Le imprese proprietarie di autoveicoli immatricolati in uso servizio di linea per trasporto di persone possono utilizzare per un periodo di tempo non superiore ad un anno e per non più del 50% del proprio parco rotabile, autoveicoli immatricolati per il medesimo uso, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa concessionaria di autoservizi pubblici di linea esclusivamente nei seguenti casi:
a) guasto meccanico dell'autobus di proprietà immatricolato in servizio di linea;
b) effettuazione di corse bis regolarmente denunciate;
c) corse plurime;
d) temporanea indisponibilità comprovata dell'autobus normalmente adibito sul servizio;
e) all'atto del rilascio di nuova concessione per il tempo necessario ad ottenere la disponibilità del
materiale rotabile da immettere sul servizio.
2. Il locatario non può impiegare l'autobus locato a servizio di noleggio con conducente.

2. Contratto di locazione.
1. La stipula del contratto di locazione deve essere preceduta da autorizzazione dell'ente concedente
volta a garantire che la locazione dell'autobus non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio di
linea al quale è normalmente adibito.
2. Dal contratto di locazione o da estratto autentico del medesimo devono risultare i seguenti dati:
a) il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria, la data e la durata del contratto, i dati di
identificazione del veicolo locato;
b) che l'impresa locatrice e quella locataria siano titolari di autoservizi di linea in concessione;
c) gli estremi dell'autorizzazione della locazione da parte dell'autorità concedente l'autoservizio
pubblico di linea dell'impresa locatrice;
d) l'elencazione dei veicoli per i quali è stata rilasciata la predetta autorizzazione;
e) che i veicoli locati devono rimanere nella disponibilità esclusiva dell'impresa che li utilizza, per la
durata del contratto di locazione;
f) che i veicoli locati devono essere guidati esclusivamente dal personale dell'impresa che li utilizza.

3. Documenti da tenere a bordo del veicolo locato
1. L'impresa deve tenere a bordo del veicolo locato:
a) la documentazione, in originale o copia autentica, del contratto di locazione da cui risultino gli elementi di cui al precedente art. 2;
b) l'originale o una copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente del veicolo.

4. Disposizioni applicative.
Con apposita circolare saranno emanate le disposizioni applicative.

5. Pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.