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DECRETO  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

30 giugno 2003 - Programma  dei  corsi  e  procedure  d'esame per il conseguimento del

certificato di idoneita' per la guida dei ciclomotori.
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  116  del  nuovo  codice  della  strada,  cosi'  come
modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;
  Considerata l'esigenza di stabilire le direttive, le modalita' ed i
programmi   dei   corsi  e  degli  esami  per  il  conseguimento  del
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori;
  Considerata  altresi' l'esigenza stabilire, in via transitoria, una
durata  diversificata  dei  corsi  che si svolgono nelle scuole, fino
alla   completa   realizzazione   dell'insegnamento   dell'educazione
stradale di cui all'art. 230 del codice della strada;
  Considerata  in  particolare  l'esigenza  che il corso svolto nelle
scuole  sia integrato da piu' approfondite nozioni di educazione alla
legalita',  soprattutto  in  ordine  ai comportamenti da tenere sulle
strade, al fine di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento   stradale   e   di  sicurezza  del  traffico  e  della
circolazione,  come  previsto  dall'art.  230  del nuovo codice della
strada;
  Sentito  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Programma dei corsi
  1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' per la
guida  dei  ciclomotori  secondo  quanto  previsto  dal  comma  1-bis
dell'art.  116,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,
introdotto  dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
sono svolti presso le scuole, ovvero presso le autoscuole.
  2.  1.  Le  conoscenze  richieste per conseguire l'attestato per la
guida dei ciclomotori vertono sui seguenti argomenti:
    a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
    b) segnali di divieto;
    c) segnali di obbligo;
    d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
    e) norme sulla precedenza;
    f) norme di comportamento;
    g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
    h) fermata, sosta e definizioni stradali;
    i) cause   di  incidenti  e  comportamenti  dopo  gli  incidenti,
assicurazione;
    l) elementi del ciclomotore e loro uso;
    m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
    n) valore e necessita' della regola
    o) rispetto della vita e comportamento solidale;
    p) la salute;
    q) rispetto dell'ambiente.
 
      
                               Art. 2.
                        Svolgimento dei corsi
  1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' per la
guida dei ciclomotori svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno
durata di 20 ore, cosi' ripartite:
    a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
    b) 6   ore  da  destinare  alla  segnaletica  e  altre  norme  di
circolazione;
    c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
    d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.
  2. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' per la
guida  dei ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12
ore, cosi' ripartite:
    a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
    b) 6   ore  da  destinare  alla  segnaletica  e  altre  norme  di
circolazione;
    c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.
  3.  La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi
registri  conformi  al  modello  previsto  nell'allegato 1, custoditi
dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi.
 
      
                               Art. 3.
                              E s a m e
  1.  Il  certificato  di  idoneita'  alla  guida  dei ciclomotori e'
rilasciato  a  coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la
conoscenza  degli  argomenti  elencati all'art. 1. Per essere ammessi
all'esame,  i  candidati  devono  aver partecipato ad un corso svolto
presso  le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite piu' di
tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse
detto  limite,  il  corso  deve  essere sostenuto nuovamente, ai fini
dell'ammissione  all'esame.  Non sono ammessi all'esame candidati che
hanno terminato i corsi da piu' di un anno. Trascorso tale periodo, i
candidati  dovranno  frequentare  un  nuovo  corso per essere ammessi
all'esame.
  2.  L'ammissione all'esame e' subordinato all'assenso scritto di un
tutore del candidato.
  3.  La  richiesta  di ammissione agli esami deve essere redatta sul
modello  di  cui  all'allegato  2 al presente decreto. Alla richiesta
devono  essere  allegate  le  attestazioni  dei  versamenti  su conto
corrente relative a:
    a) tariffa  di  cui  al  punto  1  della  tabella  3  (esami  per
conducenti di veicoli a motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870:
    b) tariffa  di  cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze  del  20 agosto  1992  (assolvimento  dell'imposta  di  bollo
relativa  alla  domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento
per i trasporti terrestri).
  4.   L'esame   consiste   in   una  prova  teorica  svolta  tramite
questionario  e attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati
dovranno  barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V»
o  «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La
prova  ha  durata di trenta minuti e si intende superata se il numero
di risposte errate e', al massimo di quattro.
  5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti
scolastici  e'  espletato  da  un  funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il
conseguimento  delle  patenti  di guida almeno delle categorie A e B,
secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di
esecuzione  e  di attuazione del codice della strada, ovvero da un 
dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso 
almeno della patente di guida della cateoria A o B, abilitato a svolgere 
gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla
guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato 
dal Dipartimento dei trasporti terrestri. In entrambi i casi, i funzionari 
del Dipartimento dei trasporti terrestri svolgono l'esame congiuntamente 
all'operatore responsabile della gestione dei corsi (1).
  6.  L'esame  dei  candidati  che  hanno  effettuato corsi presso le
autoscuole  e'  espletato  da  un  funzionario del Dipartimento per i
trasporti   terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  e  statistici
abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle
patenti  di  guida  almeno  delle  categorie  A  e  B, secondo quanto
previsto  dalla  tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada, 
ovvero da un 
dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso 
almeno della patente di guida della cateoria A o B, abilitato a svolgere 
gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla
guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato 
dal Dipartimento dei trasporti terrestri. (1).
-------
(1) Così sostituito dal D.M. 18 dicembre 2003. 
      
                               Art. 4.
                         Questionari d'esame
  1.  Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante
elaborazione   meccanografica,   da  un  «database»  predisposto  dal
Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici,  secondo  un metodo di casualita' elaborato dall'Istituto
Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede.
Ogni  scheda  contiene  dieci  domande,  ognuna  con tre risposte che
possono essere:
    tutte e tre vere;
    due vere e una falsa;
    una vera e due false;
    tutte e tre false.
  2.  La prova si intende superata se il numero delle risposte errate
e'  al  massimo  pari  a  quattro; il quinto errore determina l'esito
negativo dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi
 
      
                                                           Allegato 1
 
              ---->  Vedere allegato di pag. 30  <----
 
      
                                                           Allegato 2
 
              ---->  Vedere allegato di pag. 31   <----